Art. 9 Modalita' di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico 1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A al presente decreto. 2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma e' finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attivita' svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio nonche' all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche. 3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, e' progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, e' sviluppata con didattica innovativa ed e' accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. 4. Per i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale e' conseguita l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3. 5. La commissione giudicatrice della prova finale e' costituita da due professori delle universita' o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonche' da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10. 6. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale e' superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. 7. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo e' acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.