Art. 11
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri
riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla
popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta
ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, per i primi sessanta giorni a decorrere
dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo commissario provvede
al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili
pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 direttamente impegnati
nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una
indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero
pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti
di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione,
commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta
giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla
contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono posti
a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato e, a tal
fine, nel piano degli interventi, sono quantificate le somme
necessarie.
4. Con proprio provvedimento il Commissario puo' autorizzare, su
motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e
2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine
dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva
riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale
sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili
sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile
(www.protezionecivile.it), al seguente link
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t
rasparente/provvedimenti-normativi