Art. 11 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, per i  primi  sessanta  giorni  a  decorrere
dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo commissario  provvede
al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili
pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2 del decreto legislativo n.  165/2001  direttamente  impegnati
nelle  attivita'  connesse   all'emergenza,   e'   riconosciuta   una
indennita'  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione  mensile   di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti,  ovvero
pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove  i  contratti
di  riferimento  non  contemplino  la  retribuzione   di   posizione,
commisurata ai giorni di effettivo  impiego,  per  i  primi  sessanta
giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla
contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono  posti
a carico delle risorse assegnate al Commissario  delegato  e,  a  tal
fine,  nel  piano  degli  interventi,  sono  quantificate  le   somme
necessarie. 
  4. Con proprio provvedimento il Commissario  puo'  autorizzare,  su
motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1  e
2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al  termine
dello  stato  di  emergenza,  rimodulando,   anche   in   progressiva
riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale
sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 settembre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito  istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile
(www.protezionecivile.it),         al          seguente          link
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t
rasparente/provvedimenti-normativi