Art. 9 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel  caso
dell'agricoltura svolta nei terreni  franati  o  alluvionati,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli  istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data
di cessazione dello stato di emergenza  come  nel  caso  dei  terreni
agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando  tra
la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema  di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta'  di  sospensione.  Qualora  la
banca o l'intermediario finanziario non  fornisca  tali  informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  28
agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario,  le  rate  in
scadenza entro tale data.