Art. 9
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso
dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data
di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni
agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra
la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la
banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28
agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro tale data.