Art. 4 
 
                Escussione della garanzia finanziaria 
 
  1. Nel caso in cui lo  straniero  si  allontani  indebitamente,  il
prefetto del luogo ove e'  stata  prestata  la  garanzia  finanziaria
procede all'escussione della stessa. 
  2. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformita'
del presente decreto sono destinate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato.