Art. 4 Escussione della garanzia finanziaria 1. Nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove e' stata prestata la garanzia finanziaria procede all'escussione della stessa. 2. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformita' del presente decreto sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato.