Art. 2
Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai
agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e'
riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso
di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario
giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati
ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate
all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito
delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'((articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457)).
3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il
trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla ((sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ))
territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai e' lavoratori
e' dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca
marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e
ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi
gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.».
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.