Art. 2 
 
Disposizioni in materia di  integrazione  salariale  per  gli  operai
  agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica 
 
  1. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel  periodo  compreso
tra la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  il  31
dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo  8  della  legge  8
agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie  stagionali,  e'
riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso
di riduzione dell'attivita' lavorativa pari  alla  meta'  dell'orario
giornaliero contrattualmente previsto. 
  2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono  conteggiati
ai fini del raggiungimento della durata massima di  novanta  giornate
all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito
delle 181 giornate di effettivo  lavoro,  previsti  all'((articolo  8
della legge 8 agosto 1972, n. 457)). 
  3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457,  il
trattamento  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  concesso  dalla  ((sede
dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   ))
territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
          assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione  del
          salario in favore dei lavoratori agricoli»: 
                «Art. 8. Agli operai agricoli con contratto  a  tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione di cui all'articolo 3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno. 
                Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
                Ai fini della presente legge sono considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre  180
          giornate lavorative presso la stessa azienda. 
                A decorrere dal 1° gennaio 2022,  il  trattamento  di
          cui al primo comma e' riconosciuto anche ai  e'  lavoratori
          e'  dipendenti  imbarcati  su  navi  adibite   alla   pesca
          marittima e in acque interne e  lagunari,  ivi  compresi  i
          soci lavoratori di cooperative della piccola pesca  di  cui
          alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli  armatori  e
          ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai  medesimi
          gestita, per  periodi  diversi  da  quelli  di  sospensione
          dell'attivita' lavorativa derivante da  misure  di  arresto
          temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.». 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,
          n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
          ed assistenziali nonche' disposizioni per  la  integrazione
          del salario in favore dei lavoratori agricoli»: 
                «Agli  operai  agricoli   con   contratto   a   tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione di cui all'articolo 3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno. 
                Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
                Ai fini della presente legge sono considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre  180
          giornate lavorative presso la stessa azienda. 
                A decorrere dal 1° gennaio 2022,  il  trattamento  di
          cui al primo comma  e'  riconosciuto  anche  ai  lavoratori
          dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
          in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
          di cooperative della piccola pesca di  cui  alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai  proprietari
          armatori, imbarcati sulla nave dai  medesimi  gestita,  per
          periodi diversi da  quelli  di  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa  derivante  da  misure  di  arresto   temporaneo
          obbligatorio e non obbligatorio.». 
              - Per il testo dell'articolo 18, comma 1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.