Art. 4
Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
1. Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1, commi da
115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 puo' essere versato
entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e
interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra
l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma
116, della legge n. 197 del 2022 e l'importo del contributo che
sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente
abrogate.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30
marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 ottobre 2023».
((2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, commi da 115 a 119, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un
contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti
rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai
soggetti che, per la successiva rivendita, importano a
titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano o prodotti petroliferi o che introducono nel
territorio dello Stato detti beni provenienti da altri
Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle
microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal
codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita'
indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarieta' e' determinato
applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare
della quota del reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei
redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul
reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di
imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022;
nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del
contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere
superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarieta' dovuto,
determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il
sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I
soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. I
soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
possono effettuare il versamento del contributo entro il 30
giugno 2023.
118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e
della riscossione del contributo di solidarieta', nonche'
del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 5, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 «Misure urgenti a
sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56:
«Art. 3 (Contributo in quota fissa in caso di prezzi
del gas elevati). - Omissis.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 24. Tale importo e' trasferito alla Cassa per
i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno
2023.»
«Art. 5 (Disposizioni in materia di contributo di
solidarieta' temporaneo). - 1. Ai soli fini della
determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo,
per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla
determinazione del reddito complessivo relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023
gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in
sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle
eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate
dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del
complesso delle medesime riserve risultanti al termine
dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve
del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo
della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro
periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1°
gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi
di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede ai sensi dell'articolo 24.».