Art. 4 
 
     Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento 
 
  1. Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1,  commi  da
115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 puo'  essere  versato
entro  il  30  novembre  2023,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi, per la quota  parte  corrispondente  alla  differenza  tra
l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1,  comma
116, della legge n. 197 del  2022  e  l'importo  del  contributo  che
sarebbe  stato  determinato  in   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente
abrogate. 
  2. All'articolo 8, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  30
marzo 2023, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 ottobre 2023». 
  ((2-bis. Il  termine  per  il  trasferimento  delle  somme  di  cui
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30  marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da 115  a  119,  della
          legge  29  dicembre  2022,  n.  197  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
                «Omissis 
                115. Al fine di contenere  gli  effetti  dell'aumento
          dei prezzi e delle tariffe del settore  energetico  per  le
          imprese e i consumatori, e' istituito per  l'anno  2023  un
          contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
          del comma 116, a carico dei  soggetti  che  esercitano  nel
          territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
          l'attivita'  di  produzione  di  energia   elettrica,   dei
          soggetti che esercitano l'attivita' di  produzione  di  gas
          metano o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei  soggetti
          rivenditori di energia elettrica, di gas metano  e  di  gas
          naturale e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
          produzione,   distribuzione   e   commercio   di   prodotti
          petroliferi.  Il  contributo  e'  dovuto,   altresi',   dai
          soggetti che, per  la  successiva  rivendita,  importano  a
          titolo definitivo energia elettrica,  gas  naturale  o  gas
          metano  o  prodotti  petroliferi  o  che  introducono   nel
          territorio dello Stato  detti  beni  provenienti  da  altri
          Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto  dai
          soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  organizzazione  e
          gestione  di  piattaforme  per  lo   scambio   dell'energia
          elettrica,  del  gas,  dei  certificati  ambientali  e  dei
          carburanti,  nonche'  dalle   piccole   imprese   e   dalle
          microimprese che esercitano  l'attivita'  di  commercio  al
          dettaglio di carburante per autotrazione  identificata  dal
          codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
          75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
          quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva  dalle  attivita'
          indicate nei periodi precedenti. 
                116. Il contributo  di  solidarieta'  e'  determinato
          applicando un'aliquota pari al 50 per cento  sull'ammontare
          della quota del reddito  complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
          di imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°  gennaio
          2023, che eccede per almeno il 10 per cento  la  media  dei
          redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' conseguiti nei  quattro  periodi  di
          imposta antecedenti a quello in corso al 1°  gennaio  2022;
          nel caso in  cui  la  media  dei  redditi  complessivi  sia
          negativa si assume un valore pari a zero.  L'ammontare  del
          contributo straordinario, in ogni  caso,  non  puo'  essere
          superiore a una quota pari al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio  netto  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio
          antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 
                117.   Il   contributo   di   solidarieta'    dovuto,
          determinato ai sensi del comma 116,  e'  versato  entro  il
          sesto mese successivo a quello di  chiusura  dell'esercizio
          antecedente a  quello  in  corso  al  1°  gennaio  2023.  I
          soggetti che in base a disposizioni di legge  approvano  il
          bilancio oltre il termine di quattro  mesi  dalla  chiusura
          dell'esercizio  effettuano  il  versamento  entro  il  mese
          successivo  a  quello  di  approvazione  del  bilancio.   I
          soggetti con esercizio non coincidente  con  l'anno  solare
          possono effettuare il versamento del contributo entro il 30
          giugno 2023. 
                118. Il contributo di solidarieta' non e'  deducibile
          ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. 
                119. Ai  fini  dell'accertamento,  delle  sanzioni  e
          della riscossione del contributo di  solidarieta',  nonche'
          del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
          imposte sui redditi. 
                Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 5,  del
          decreto-legge 30  marzo  2023,  n.  34  «Misure  urgenti  a
          sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
          energia elettrica e gas naturale,  nonche'  in  materia  di
          salute   e   adempimenti    fiscali»,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56: 
                «Art. 3 (Contributo in quota fissa in caso di  prezzi
          del gas elevati). - Omissis. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
          dell'articolo 24. Tale importo e' trasferito alla Cassa per
          i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno
          2023.» 
                «Art. 5 (Disposizioni in  materia  di  contributo  di
          solidarieta'  temporaneo).  -  1.  Ai   soli   fini   della
          determinazione del contributo di  solidarieta'  temporaneo,
          per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119  dell'articolo  1
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non  concorrono  alla
          determinazione del reddito complessivo relativo al  periodo
          di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023
          gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in
          sospensione  d'imposta  o  vincolate  a   copertura   delle
          eccedenze dedotte ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  4,
          lettera b), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate
          dall'articolo 1, comma  33,  lettera  q),  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, nel limite  del  30  per  cento  del
          complesso delle  medesime  riserve  risultanti  al  termine
          dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1°  gennaio
          2022. 
                2. Nel caso di esclusione degli utilizzi  di  riserve
          del patrimonio netto dal reddito  complessivo  relativo  al
          periodo di imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°
          gennaio 023 devono parimenti  essere  esclusi  dal  calcolo
          della media dei redditi complessivi conseguiti nei  quattro
          periodi di imposta antecedenti a  quello  in  corso  al  1°
          gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del  patrimonio  netto
          che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro  periodi
          di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel
          periodo di imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°
          gennaio 2023. 
                3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in  404  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 24.».