Art. 2
Misure per il sostegno delle edicole
1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di consegna a
domicilio di giornali quotidiani e periodici, l'apertura domenicale,
la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e
l'attivazione di punti vendita addizionali, alle imprese esercenti
punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, e'
riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo forfettario fino a 2.000
euro. Il contributo e' elevato a 3.000 euro per i punti vendita
esclusivi siti nelle aree interne, di cui alla mappa aree interne
2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS). L'agevolazione di cui al presente
comma e' riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa.
2. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita
di giornali e riviste e', altresi', riconosciuto per l'anno 2023 un
contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per: IMU, TASI,
COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di
energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet,
acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori
telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese
sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento
tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione di cui al
presente comma e' riconosciuta entro il limite di 6 milioni di euro,
che costituisce tetto di spesa.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'art. 1 del presente decreto.