Art. 6
Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative
realizzati da emittenti televisive e radiofoniche
1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati
all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore
dell'editoria radiofonica e televisiva e' riconosciuto, per l'anno
2023, entro il limite di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di
spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico
delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al
miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione da
parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese
sostenute in tale anno.
2. Le risorse di cui al comma 1, come di seguito ripartite, sono
attribuite per le finalita' e i soggetti di seguito indicati:
a) una quota, pari ad euro 20 milioni, e' destinata agli
investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA)
nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti
secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con
esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti
titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma
di televendite;
b) una quota, pari ad euro 15 milioni, e' destinata agli
investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA)
operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in
attuazione dell'art. 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, abbiano avuto accesso alla capacita' trasmissiva nelle aree
tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) una quota, pari ad euro 10 milioni, e' destinata agli
investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori
di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese
editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM
664/09/CONS.
3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, gli investimenti
devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di
innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi
da parte dell'impresa richiedente il contributo.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale
o europea concessi per le medesime iniziative. Gli investimenti
realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini
dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
146/2017.
5. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'art. 1 del presente decreto.