Art. 7
Modalita' per la fruizione delle misure agevolative
1. Le modalita' per la fruizione dei contributi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e per la presentazione
delle relative domande, sono definite con provvedimento del Capo del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento stesso.
2. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna
delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze
ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari
in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
3. Al fine di garantire la piu' rapida e tempestiva erogazione dei
contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, il Capo
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' autorizzato ad
utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato,
nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in
data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la
gestione massiva dei pagamenti.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Roma, 10 agosto 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Barachini
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2530