IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, primo paragrafo, ai sensi del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II» della medesima direttiva; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva 1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Visto in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»; Visto, altresi', l'art. 93 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il comma 4, come modificato dall'articolo l, comma 696, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, «il richiedente ha facolta' di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante, indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto, infine, l'art. 101 del piu' volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed in particolare il comma 2; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad oggetto diposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 215, comma 5; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonche' per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O. n. 55); Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata direttiva 1999/37/CE, come attuate nell'ordinamento nazionale, impediscono l'emissione di un documento di circolazione difforme da quello armonizzato; Considerato, altresi', che la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, e che dette finalita' appaiono inderogabili pur nell'esigenza di dover tener conto delle peculiarita' proprie dei veicoli di interesse storico e collezionistico; Ritenuto, pertanto, insopprimibile l'esigenza di dover emettere il documento unico di circolazione e di proprieta' anche con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorche' muniti di targa storica; Valutato, altresi', che l'emissione di un libretto di circolazione conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto al documento unico di circolazione e di proprieta', ne imporrebbe la compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante l'utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, ne' piu' in uso o disponibili presso gli uffici del Ministero stesso; Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non e' possibile dare attuazione alle previsioni dell'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l'emissione del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico» conforme alla grafica dell'originale; Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 disciplina, tra l'altro, le modalita' e procedure per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta; Considerato, altresi', che, ai fini del rilascio di una targa storica, di cui all'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia presente nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico; Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del Tesoro - Direzione VI del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale e' stato trasmesso il preventivo, redatto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformita' alla vigente normativa di riferimento.