Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono definiti: a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo codice della strada»; c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4, del codice della strada; d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell'art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226; e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprieta' o di foglio complementare; g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il certificato di cui all'art. 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009; h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all'art. 93, comma 4, del codice della strada; j) «STA»: lo Sportello telematico dell'automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; k) «UMC»: l'Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.