Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono definiti: 
    a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.  285,  recante  «Nuovo   codice   della   strada»   e   successive
modificazioni; 
    b) «regolamento»: il decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di  esecuzione  al  Nuovo
codice della strada»; 
    c) «veicoli di interesse storico e  collezionistico»:  i  veicoli
che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60,  comma
4, del codice della strada; 
    d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui  agli  articoli
225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come  disciplinato
ai sensi dell'art.  226,  commi  da  5,  6  ed  8,  e  «completamente
informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226; 
    e) «PRA»: il Pubblico  registro  automobilistico,  istituito  con
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge  19
febbraio 1928, n. 510; 
    f) «Veicoli di interesse storico  e  collezionistico  di  origine
sconosciuta»: i veicoli che non risultano  essere  stati  radiati,  a
qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di  documenti
di  circolazione  e  di  certificato  di  proprieta'  o   di   foglio
complementare; 
    g) «certificato  di  rilevanza  storica  e  collezionistica»:  il
certificato  di  cui  all'art.  215,  comma   1,   del   regolamento,
disciplinato   dall'art.   4   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009; 
    h) «documento unico»: il documento unico  di  circolazione  e  di
proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; 
    i) «targa storica»: la targa o le  targhe  di  cui  all'art.  93,
comma 4, del codice della strada; 
    j) «STA»: lo Sportello  telematico  dell'automobilista  operativo
presso gli studi di consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; 
    k) «UMC»: l'Ufficio della  motorizzazione  civile  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.