Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive
modificazioni;
b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo
codice della strada»;
c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli
che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma
4, del codice della strada;
d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato
ai sensi dell'art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente
informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226;
e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituito con
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510;
f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine
sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a
qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti
di circolazione e di certificato di proprieta' o di foglio
complementare;
g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il
certificato di cui all'art. 215, comma 1, del regolamento,
disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;
h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di
proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all'art. 93,
comma 4, del codice della strada;
j) «STA»: lo Sportello telematico dell'automobilista operativo
presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
k) «UMC»: l'Ufficio della motorizzazione civile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.