Art. 3 Targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA 1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all'estero, rispettivamente ai sensi degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e' subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di nuova immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonche' del titolo di proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. 2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.