Art. 3
Targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico precedentemente radiati dal PRA
1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del
proprietario per esportazione all'estero, rispettivamente ai sensi
degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e' subordinato alla
presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di nuova
immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonche' del titolo di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica e
del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento.
2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il
documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di
costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del
veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi
non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta
dall'interessato.