Art. 3 
 
           Targa storica per veicoli di interesse storico 
          e collezionistico precedentemente radiati dal PRA 
 
  1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico radiati  dal  PRA  d'ufficio  o  su  richiesta  del
proprietario per esportazione all'estero,  rispettivamente  ai  sensi
degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e' subordinato  alla
presentazione presso uno STA o presso un UMC  dell'istanza  di  nuova
immatricolazione, conformemente all'art. 7,  nonche'  del  titolo  di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica  e
del certificato  da  cui  risulti  l'esito  positivo  della  verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. 
  2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono  rilasciati  il
documento  unico  e  la  targa  storica  con  sigla  alfanumerica   e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo  storico  di
costruzione o, in assenza, del periodo storico  di  circolazione  del
veicolo risultanti nell'ANV  o  nell'archivio  informatico  del  PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli  archivi
non informatici del PRA e  da  ricercare  mediante  visura  richiesta
dall'interessato.