Art. 5
Targa storica per i veicoli di interesse storico
e collezionistico di origine sconosciuta
1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico di origine sconosciuta e' subordinato alla
presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di
immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonche' del titolo di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica e
del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. L'istanza e'
accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente
nell'ANV o nell'archivio del PRA.
2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il
documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di
costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del
veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi
non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta
dall'interessato.