Art. 5 Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta 1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta e' subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonche' del titolo di proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. L'istanza e' accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell'ANV o nell'archivio del PRA. 2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.