Art. 11
Oneri per prestazioni di lavoro in emergenza
1. Al personale non dirigenziale della Regione del Veneto e dei
suoi enti o societa' partecipate, direttamente impegnato nelle
attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita'
connesse all'emergenza, il Commissario puo' individuare un numero
massimo di dieci unita' alle quali riconoscere, per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza e per ciascuna di esse,
un'indennita' nella misura giornaliera di euro 20,00 e nel limite di
quindici giorni mensili, cumulabile con l'eventuale indennita' di
posizione organizzativa prevista dai rispettivi ordinamenti, anche in
deroga alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata del
comparto e/o settore di appartenenza, commisurata al numero dei
giorni di effettivo impiego.
2. Gli oneri quantificati in euro 36.000,00 per la durata
dell'emergenza, derivanti dall'attuazione del comma 1, sono posti a
carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel
piano degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le somme
necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei
soggetti di cui al comma 1.
3. Con proprio provvedimento, il Commissario delegato puo'
rimodulare in progressiva riduzione i limiti di cui al comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili
sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile
(www.protezionecivile.it), al seguente link
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t
rasparente/provvedimenti-normativi