Art. 5
Gestione dei materiali di risulta
1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali
litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio
lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere
ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune
territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino
conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art.
13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta
regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere
ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai
realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la
compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai
costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in
relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei
lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali
litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato
la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e
della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta
contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di
enti locali diversi dal comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai
siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di
rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice
ambientale naturale gia' oggetto di valutazione da parte della
regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che
insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del
comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo
V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario,
possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti
ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 8.
4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si
puo' provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalita' e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base
alla loro natura, potra' essere attribuito il codice CER 20 03 99
«rifiuti urbani non specificati altrimenti», fermo restando, ove
applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili,
in particolare dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.
5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente
derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di
stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti
attuatori, con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui
all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori
delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non
recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente
articolo, per i quali e' escluso l'obbligo di pretrattamento di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in
deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo
rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi
direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche
tecniche della discarica. ARPAV fornira' supporto per la corretta
attuazione di quanto previsto dal presente articolo.