Art. 2 
 
                      Recupero somme non dovute 
 
  1. Qualora sia accertato dal Commissario  delegato,  anche  per  il
tramite dei comuni  interessati,  che  le  somme  eventualmente  gia'
corrisposte a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione,  gia'
riconosciuto ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n.  992/2023  fino  alla
data di cessazione della presente gestione emergenziale indicata  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  agosto  2023,
ovvero a  titolo  di  contributo  per  l'immediato  sostegno  di  cui
all'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023, non siano dovute, in  tutto  o  in
parte, i soggetti  beneficiati  provvedono  alla  restituzione  delle
medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
accertamento, con le modalita' ivi indicate. Il  mancato  adempimento
nel termine perentorio indicato, costituisce titolo per  l'iscrizione
a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali,  a
cura dell'Amministrazione procedente. Sono fatti  salvi  gli  effetti
gia' prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati
nelle more dell'adozione della presente ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 ottobre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio