Art. 2
Recupero somme non dovute
1. Qualora sia accertato dal Commissario delegato, anche per il
tramite dei comuni interessati, che le somme eventualmente gia'
corrisposte a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione, gia'
riconosciuto ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 992/2023 fino alla
data di cessazione della presente gestione emergenziale indicata nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023,
ovvero a titolo di contributo per l'immediato sostegno di cui
all'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023, non siano dovute, in tutto o in
parte, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle
medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
accertamento, con le modalita' ivi indicate. Il mancato adempimento
nel termine perentorio indicato, costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a
cura dell'Amministrazione procedente. Sono fatti salvi gli effetti
gia' prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati
nelle more dell'adozione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio