IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del
14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)
del 21 dicembre 2022;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della
protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione
civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita',
nonche' l'art. 44, comma 1 istitutivo del Fondo per le emergenze
nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della
protezione civile);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene
istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di
fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle
strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o
eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro
i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha
adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare
quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai
cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita'
l'intero territorio italiano;
Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023,
continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui al
Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44
del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle nuove
normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle
seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della
sua entrata in vigore:
valanghe;
frane;
inondazioni/alluvioni;
trombe d'aria;
uragani;
incendi boschivi di origine naturale;
sisma ed eruzioni vulcaniche.
2. La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n.
794/2004 contiene informazioni metereologiche sulla natura, la
portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamita'
naturali di cui al precedente comma.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto
dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu'
unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data
delle calamita';
b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti,
macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili
o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali
obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti
dalla pubblica amministrazione;
c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»:
le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti
connessi all'attivita' dell'impresa.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle
seguenti condizioni:
a) il riconoscimento formale del carattere di calamita' naturale
dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche';
b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamita'
naturale e il danno subito dall'impresa.