Art. 2 
 
                             Interventi 
 
  1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla  produzione
agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: 
    a) la riparazione di immobili ad uso produttivo  danneggiati,  la
loro  demolizione  e  ricostruzione  se   distrutti,   al   fine   di
ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese  in
essi stabilite; 
    b) la  riparazione  di  beni  mobili  strumentali  danneggiati  o
l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; 
    c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in  corso  di
maturazione ovvero di stoccaggio; 
    d) la  compensazione  per  la  perdita  di  reddito  dovuta  alla
distruzione totale o parziale della produzione agricola e  dei  mezzi
di produzione agricola; 
    e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili
finalizzati   alla   delocalizzazione    definitiva    dell'attivita'
produttiva ricompresi  gli  investimenti  eventualmente  necessari  a
rendere definitive le  strutture  temporanee  realizzate  nella  fase
emergenziale; 
    f) acquisto o noleggio per  la  fornitura  e  l'installazione  di
impianti temporanei delocalizzati.