Art. 2
Interventi
1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione
agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la
loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di
ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in
essi stabilite;
b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o
l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio;
d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla
distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi
di produzione agricola;
e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili
finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a
rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase
emergenziale;
f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di
impianti temporanei delocalizzati.