Art. 3 
 
               Costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed f), i costi  ammissibili  sono  i  costi  dei  danni  subiti  come
conseguenza   diretta   della   calamita'   naturale,   valutati   da
un'autorita'  pubblica,  da  un  esperto  indipendente   riconosciuto
dall'autorita'  che  concede   gli   aiuti   o   da   un'impresa   di
assicurazione, conformemente alle disposizioni di  cui  all'art.  37,
comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472. 
  2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a),  b),
c)  ed  f)  i  danni  materiali  sono  calcolati  conformemente  alle
disposizioni di cui  all'art.  37,  comma  9,  del  regolamento  (UE)
2022/2472. 
  3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  d),  la
perdita  di  reddito  deve   essere   calcolata   esclusivamente   in
conformita' all'art. 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472,  ai
sensi del quale e'  possibile  utilizzare  indici  per  calcolare  la
produzione  agricola  annua.  L'importo  degli   aiuti   e'   ridotto
sottraendo eventuali costi non  sostenuti  a  causa  della  calamita'
naturale. 
  4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),  sono
ammissibili i  costi  sostenuti  per  il  ripristino  del  potenziale
produttivo fino al livello preesistente  al  verificarsi  dell'evento
conformemente all'art. 14, comma 6, lettera h) del  regolamento  (UE)
2022/2472 e l'intensita' massima dell'aiuto  e'  fino  al  100%.  Non
possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma
9, del regolamento (UE) 2022/2472 ad eccezione degli aiuti dei  costi
di cui al paragrafo  6,  lettera  h)  per  l'acquisto  di  animali  e
l'acquisto e impianto di piante annuali. I  suddetti  costi  dovranno
rispettare i limiti previsti all'art. 4,  comma  1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) 2022/2472. 
  5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
f), possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere
a),  b),  c)  e  d)  a  condizione  che   gli   impianti   temporanei
delocalizzati vengano  rimossi  una  volta  completati  i  lavori  di
ripristino delle strutture originarie. 
  6. Gli aiuti per gli  interventi  indicati  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b), c), d) ed  f)  sono  versati  entro  quattro  anni  a
decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento in  conformita'
all'art. 37, comma 4, del regolamento (UE) 2022/2472. 
  7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a),  b),
c), d) ed f) gli  aiuti  e  tutti  gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
copertura dei danni, compresi  i  pagamenti  nell'ambito  di  polizze
assicurative,  non   superano   il   100%   dei   costi   ammissibili
conformemente all'art. 37, comma 10, del regolamento (UE) 2022/2472. 
  8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA.