Art. 3
Costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come
conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da
un'autorita' pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto
dall'autorita' che concede gli aiuti o da un'impresa di
assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 37,
comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b),
c) ed f) i danni materiali sono calcolati conformemente alle
disposizioni di cui all'art. 37, comma 9, del regolamento (UE)
2022/2472.
3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la
perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente in
conformita' all'art. 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472, ai
sensi del quale e' possibile utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola annua. L'importo degli aiuti e' ridotto
sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamita'
naturale.
4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono
ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale
produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento
conformemente all'art. 14, comma 6, lettera h) del regolamento (UE)
2022/2472 e l'intensita' massima dell'aiuto e' fino al 100%. Non
possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma
9, del regolamento (UE) 2022/2472 ad eccezione degli aiuti dei costi
di cui al paragrafo 6, lettera h) per l'acquisto di animali e
l'acquisto e impianto di piante annuali. I suddetti costi dovranno
rispettare i limiti previsti all'art. 4, comma 1, lettera a) del
regolamento (UE) 2022/2472.
5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
f), possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a), b), c) e d) a condizione che gli impianti temporanei
delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di
ripristino delle strutture originarie.
6. Gli aiuti per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed f) sono versati entro quattro anni a
decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento in conformita'
all'art. 37, comma 4, del regolamento (UE) 2022/2472.
7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed f) gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a
copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze
assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili
conformemente all'art. 37, comma 10, del regolamento (UE) 2022/2472.
8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA.