Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto le microimprese e
le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli
aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono
rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in
conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. Sono escluse
le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del
regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare
aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non
sia stato effettuato tale rimborso.