Art. 5
Finanziamento dell'aiuto
1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite
dalle calamita' naturali avviene a valere sulle seguenti risorse:
a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma
3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (ex art. 5-quinquies, legge n.
225/1992 - istitutiva della protezione civile); del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
c) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive
modificazioni;
d) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 448 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni;
e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali
e/o regionali e delle province autonome.
2. In relazione alle lettere b), c) e d) del comma 1, i criteri, le
modalita' di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono
determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile.