Art. 5 
 
                      Finanziamento dell'aiuto 
 
  1. Il contributo per gli aiuti a  sostegno  delle  imprese  colpite
dalle calamita' naturali avviene a valere sulle seguenti risorse: 
    a)  contributo  concesso  a  valere  sul  Fondo  di  solidarieta'
nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art.  1,  comma
3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
    b) contributo concesso  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (ex art. 5-quinquies, legge  n.
225/1992  -  istitutiva  della  protezione   civile);   del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); 
    c)  contributi  concessi  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  422  e
seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e   successive
modificazioni; 
    d) contributi concessi ai sensi  dell'art.  1,  comma  448  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; 
    e) eventuali altre risorse derivanti da  provvedimenti  nazionali
e/o regionali e delle province autonome. 
  2. In relazione alle lettere b), c) e d) del comma 1, i criteri, le
modalita' di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie  sono
determinati con delibera del Consiglio dei ministri e  con  ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile.