Art. 7
Esenzione ed entrata in vigore
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.
2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse
alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel
formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE)
2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della
misura, comprese eventuali modifiche, entro venti giorni lavorativi
dalla entrata in vigore del presente decreto in conformita' a quanto
previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472.