Art. 7 
 
                   Esenzione ed entrata in vigore 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472. 
  2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono  trasmesse
alla Commissione mediante il  sistema  di  notifica  elettronica  nel
formato standardizzato di cui all'allegato II  del  regolamento  (UE)
2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della
misura, comprese eventuali modifiche, entro venti  giorni  lavorativi
dalla entrata in vigore del presente decreto in conformita' a  quanto
previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472.