Art. 2
Programmi formativi
1. I programmi formativi di cui al presente decreto sono
finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i
professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in
materia di:
a) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle
trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;
b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli
animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza
passiva, di notifica e di comunicazione;
c) principi di biosicurezza;
d) interazione tra sanita' animale, benessere animale e salute
umana;
e) buone prassi di allevamento;
f) resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella
antimicrobica;
2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella
durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali
detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo
e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione,
come segue:
a) programma formativo di cui all'allegato 1 per gli operatori
differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;
b) programma formativo di cui all'allegato 2 per i trasportatori
ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo
specie degli animali detenuti;
c) programma formativo di cui all'allegato 3 per gli operatori
degli animali da compagnia.
3. Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una
volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in
presenza o in modalita' a distanza (FAD), ciascun programma formativo
di cui al comma 2; nel caso in cui i corsi non risultino gia'
programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad
organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in
modalita' a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o
gruppi di specie.