Art. 3
Modalita' di erogazione
dei programmi formativi
1. I programmi formativi di cui all'art. 2 possono essere erogati
in presenza o in modalita' FAD e in ogni caso devono prevedere il
rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze
acquisite mediante una prova di valutazione predisposta in funzione
degli obiettivi didattici stabiliti e dei contenuti definiti;
l'attestato indica la modalita' della predetta verifica. I soggetti
erogatori della formazione di cui all'art. 4 conservano per un minimo
di cinque anni la documentazione relativa ai corsi erogati e
all'elenco dei soggetti a cui e' stato rilasciato l'attestato di
frequenza e apprendimento.
2. L'erogazione della formazione deve avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) utilizzo di strumenti didattici che facilitino l'apprendimento
(materiale fotografico e audiovisivo);
b) ricorso ad esempi pratici calati nella realta' produttiva del
territorio;
c) illustrazione di buone prassi applicate nella pratica
quotidiana;
d) modulazione della durata del percorso formativo adeguata ad
operatori, trasportatori e professionisti degli animali.
3. I docenti dei programmi formativi di cui all'art. 2 devono
essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti
oggetto dei programmi formativi, valutata dagli enti erogatori. I
medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti
ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti
oggetto dei programmi formativi.
4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti a partecipare
periodicamente ad un programma formativo a loro dedicato con la
seguente frequenza: gli operatori ogni tre anni ed i trasportatori ed
i professionisti degli animali ogni cinque anni.