Art. 4
Soggetti erogatori della formazione
1. Possono erogare i programmi formativi di cui all'art. 2 del
presente decreto:
a) gli Istituti zooprofilattici sperimentali, anche avvalendosi
dei Centri di referenza nazionali (CdRN);
b) i dipartimenti di medicina veterinaria delle Universita';
c) la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e
gli ordini provinciali dei medici veterinari;
d) le societa' scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle
societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della salute 2
agosto 2017;
e) gli enti di formazione inseriti nell'Albo dei provider
«E.C.M.», ivi incluse le aziende sanitarie locali;
f) i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema
«Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI.
2. Le associazioni di categoria di settore possono organizzare
programmi formativi avvalendosi dei soggetti erogatori di cui al
comma 1.
3. Le associazioni di categoria e gli altri soggetti erogatori
privati assicurano che nell'ambito dei programmi formativi non siano
presenti, in qualsiasi forma, sponsorizzazioni finalizzate alla
pubblicita' di prodotti.
4. I soggetti di cui al comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno,
trasmettono, attraverso la piattaforma informativa nazionale di cui
al comma 5, alle regioni e province autonome territorialmente
competenti rispetto alla sede o sedi scelte il calendario dei
programmi formativi del triennio successivo. Per ciascun progetto
formativo devono essere descritti la tipologia, la modalita' di
erogazione (in presenza e/o in modalita' FAD), i contenuti, le
metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei docenti. Le
regioni e le province autonome competenti, verificata la conformita'
dei programmi formativi alle disposizioni del presente decreto, li
validano sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Qualora un
programma di formazione sia organizzato in modalita' FAD oppure in
piu' sedi collocate in diverse regioni o province autonome la
validazione e' effettuata da tutte le regioni e le province autonome
coinvolte.
5. Nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la
formazione in sanita' pubblica veterinaria (CRN FSPV), istituito
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna, e' attivata, sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2023, una
piattaforma informativa nazionale per la trasmissione, raccolta,
validazione e pubblicazione dei programmi di formazione di cui al
presente decreto distinti per tipologia di corso e divisi per regione
o provincia autonoma sedi dei programmi.
6. I soggetti di cui al comma 1 al termine di ogni programma
formativo registrano sulla piattaforma informativa di cui al comma 5
l'elenco dei soggetti che hanno superato la verifica finale del
corso. Il CRN FSPV mette a disposizione sul proprio portale l'elenco
dei soggetti formati sul territorio nazionale divisi per regione o
provincia autonoma.