Art. 5
Esoneri
1. Sono esonerati dall'obbligo formativo di cui all'art. 2 del
presente decreto:
a) gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli
animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme
diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a
condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa
i contenuti e rispetti i criteri e le modalita' di erogazione di cui
al presente decreto;
b) gli operatori ed i professionisti degli animali
rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in
allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in allevamenti amatoriali
di animali da compagnia.
2. Le regioni e province autonome anche per il tramite delle
aziende sanitarie locali organizzano, con cadenza almeno triennale,
eventi formativi a partecipazione facoltativa per informare e
sensibilizzare i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sui
contenuti di cui ai relativi programmi di formazione.