Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione
del presente decreto sono identificati e registrati nel Sistema I&R
ed i professionisti degli animali che si occupano di animali
identificati e registrati in BDN ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso
stabilimenti registrati o riconosciuti, che, alla data di
applicazione del presente decreto, hanno gia' avviato la propria
attivita' sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo
programma formativo entro il 31 dicembre 2025.
3. I soggetti di cui al comma 2 che avviano la propria attivita'
tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all'obbligo di
frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi dall'avvio
dell'attivita'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma
di formazione e' condizione per la registrazione degli operatori ed i
trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attivita' dei
professionisti degli animali che si occupano di animali identificati
e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del
decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o
riconosciuti.