Art. 7
Disposizioni finali
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le
relative norme di attuazione.
2. Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a
carico dei soggetti con obbligo di formazione ai sensi del presente
decreto.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2023
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2557