Art. 2
Ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio
nazionale della protezione civile
1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 61 del 2023 indicato
in premessa, in considerazione del prolungato impiego e del reiterato
dispiegamento nei territori delle province della Regione Emilia
Romagna indicate in oggetto delle componenti e delle strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile per
fronteggiare l'emergenza in rassegna, il Dipartimento della
protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni
finalizzati all'immediato avvio delle attivita' volte al ripristino
della funzionalita', al ricondizionamento, alla manutenzione
straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi
impiegati, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena
capacita' operativa.
2. I soggetti interessati presentano al Dipartimento della
protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi
impiegati nelle attivita' di assistenza e soccorso poste in essere
nei territori di cui al comma 1 la cui funzionalita' necessita di
essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle
spese necessarie. Il Dipartimento della protezione civile provvede
alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e
autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione,
determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun
soggetto beneficiario.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, ai soggetti beneficiari puo'
essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non
superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti.
Il saldo e' erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di
volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l'intero importo
spettante sara' integralmente e direttamente erogato alle regioni e
alle province autonome, che cureranno le procedure amministrative
conseguenti, incluso le anticipazioni di cui al comma precedente.
5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche
amministrazioni in attuazione del presente articolo e' autorizzato,
nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
992 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle misure disciplinate dal presente articolo, nel limite
massimo complessivo di euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall'art.
18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio