Art. 2 
 
Ripristino della capacita' di risposta alle  emergenze  del  Servizio
  nazionale della protezione civile 
 
  1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 61 del 2023  indicato
in premessa, in considerazione del prolungato impiego e del reiterato
dispiegamento nei  territori  delle  province  della  Regione  Emilia
Romagna indicate  in  oggetto  delle  componenti  e  delle  strutture
operative  del  Servizio  nazionale  della  protezione   civile   per
fronteggiare  l'emergenza  in   rassegna,   il   Dipartimento   della
protezione  civile  provvede   alla   ricognizione   dei   fabbisogni
finalizzati all'immediato avvio delle attivita' volte  al  ripristino
della  funzionalita',   al   ricondizionamento,   alla   manutenzione
straordinaria  e  al  reintegro  delle  attrezzature  e   dei   mezzi
impiegati,  allo  scopo  di  ricostituire  tempestivamente  la  piena
capacita' operativa. 
  2.  I  soggetti  interessati  presentano  al   Dipartimento   della
protezione civile, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza, l'elenco delle  attrezzature  e  dei  mezzi
impiegati nelle attivita' di assistenza e soccorso  poste  in  essere
nei territori di cui al comma 1 la  cui  funzionalita'  necessita  di
essere ripristinata, unitamente all'analitica  quantificazione  delle
spese necessarie. Il Dipartimento della  protezione  civile  provvede
alla necessaria istruttoria in esito alla quale  approva  l'elenco  e
autorizza  l'avvio  immediato  delle   procedure   di   acquisizione,
determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun
soggetto beneficiario. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, ai soggetti beneficiari puo'
essere riconosciuta ed erogata, su  richiesta,  un'anticipazione  non
superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili  spettanti.
Il saldo e' erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 
  4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano  organizzazioni  di
volontariato iscritte negli elenchi  territoriali,  l'intero  importo
spettante sara' integralmente e direttamente erogato alle  regioni  e
alle province autonome, che  cureranno  le  procedure  amministrative
conseguenti, incluso le anticipazioni di cui al comma precedente. 
  5. Per gli acquisti di forniture e servizi da  parte  di  pubbliche
amministrazioni in attuazione del presente articolo  e'  autorizzato,
nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art.  3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
992 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni. 
  6. Alle misure  disciplinate  dal  presente  articolo,  nel  limite
massimo complessivo di euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall'art.
18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 ottobre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio