Art. 10
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 5 e 7, sono
sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i
seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione
naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di quelle
che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano gia'
state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali
non sia stato dato inizio ai lavori;
b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali
all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico,
elettrico ed antincendio, nonche' gli impianti per l'uso delle fonti
di energia rinnovabile; resta ferma la possibilita' di realizzare
interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al
comitato di gestione; resta ferma la possibilita' di realizzare
interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e adeguamento
degli impianti a fune legittimamente esistenti dandone comunicazione
al comitato di gestione;
c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le
produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a
quelle con denominazione d'origine;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati
al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, cosi' come definiti
dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni. Resta ferma per gli edifici
legittimamente esistenti, la possibilita' di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1,
lettere a) del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, dandone comunicazione al comitato di gestione. Tutti gli
interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le
tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli
esistenti esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo
agricolo, con le limitazioni previste dai Piani regolatori generali
approvati e vigenti, dai Piani di valenza ambientale e paesaggistica,
e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in
ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i
materiali della tradizione storica locale;
f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di
approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti
norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.