Art. 11
Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 2, in quanto aree
di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici vigenti, compresi quelli di
valenza ambientale e paesaggistica qualora piu' restrittivi.
2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del territorio sono
consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione
provvisoria; le restanti opere, interventi ed attivita' sono
autorizzate dai comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 13,
comma 6, del presente decreto. Sono fatti salvi gli accordi di
programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in
materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in
vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della
giunta regionale.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il
Comitato di gestione provvisoria e la regione Liguria elaborano e
sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con
le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche
mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e
programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di
quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modifiche ed integrazioni.