Art. 12
Modalita' di richiesta
e di rilascio delle autorizzazioni
1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Comitato di
gestione provvisoria o dei comuni competenti, per quanto disposto dai
precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 e' subordinato al rispetto, da
parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici
relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le
autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali
prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per
territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il comitato di gestione rilascia l'autorizzazione in conformita'
con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo art. 13.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1
interessi piani, progetti, interventi o attivita' ricadenti
all'interno di siti della rete Natura 2000 gli elaborati trasmessi
devono contenere anche la documentazione necessaria ai fini
dell'espressione del «sentito» di valutazione di incidenza previsto
dall'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita'
con le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019.
4. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di trenta
giorni per necessita' di istruttoria.
5. Del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente art. 12 e'
informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.