Art. 13 
 
                        Gestione provvisoria 
 
  1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della  Repubblica
di  istituzione  del  Parco  nazionale  di  Portofino  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e  dell'art.  34,  comma  1,
lettera  f-ter)   della   legge   6   dicembre   1991,   n.   394   e
dell'individuazione  del  relativo  Ente  parco  nazionale  ai  sensi
dell'art. 9 della citata legge quadro, la  gestione  provvisoria  dei
territori di cui all'Allegato A e' affidata al Comitato  di  gestione
provvisoria di cui all'art. 3, istituito dal Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica. 
  2. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 5, 6,  7,  8,
9, 10, 11 e 12 del presente decreto sono affidate al Comitato di  cui
al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9,
commi 8 e 11-bis della legge n. 394/1991. 
  3.  Il  comitato,  qualora  necessario,  puo'  avvalersi   per   le
istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonche'  delle  strutture
dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione  del
parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni. 
  4. Nelle zone 1 e  2,  nel  periodo  di  gestione  provvisoria,  le
autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a
seguito dell'istruttoria  tecnica  effettuata  dagli  Uffici  tecnici
comunali territorialmente competenti per la richiesta;  l'istruttoria
degli uffici comunali tiene conto di quanto previsto  dagli  articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto. 
  5. Nelle zone 3,  nel  periodo  di  gestione  provvisoria  e  fermo
restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli  5  e  11  dal
presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai  comuni  che,
contestualmente, provvedono a  darne  comunicazione  al  Comitato  di
gestione provvisoria; in caso di  non  conformita',  il  comitato  di
gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o  indica  ulteriori
prescrizioni  ed  indicazioni   entro   quarantacinque   giorni   dal
ricevimento della comunicazione.