Art. 13
Gestione provvisoria
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del
combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1,
lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
dell'individuazione del relativo Ente parco nazionale ai sensi
dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei
territori di cui all'Allegato A e' affidata al Comitato di gestione
provvisoria di cui all'art. 3, istituito dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
2. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui
al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9,
commi 8 e 11-bis della legge n. 394/1991.
3. Il comitato, qualora necessario, puo' avvalersi per le
istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonche' delle strutture
dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione del
parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni.
4. Nelle zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, le
autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a
seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici
comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria
degli uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.
5. Nelle zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo
restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 11 dal
presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai comuni che,
contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di
gestione provvisoria; in caso di non conformita', il comitato di
gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori
prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione.