Art. 14
Sorveglianza
1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del
presente decreto e' affidata al Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nei modi previsti
dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato
dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche'
all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui
appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di
polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.