Art. 14 
 
                            Sorveglianza 
 
  1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art.  1  del
presente decreto e' affidata al Comando unita' forestali,  ambientali
e  agroalimentari  dell'Arma  dei  Carabinieri  nei   modi   previsti
dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  come  modificato
dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,  nonche'
all'Arma dei  carabinieri  e  alle  altre  Forze  di  polizia  i  cui
appartenenti rivestano la qualifica  di  agente  o  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.