Art. 2 
 
                            Zonizzazione 
 
  1. Il territorio di cui  all'art.  1,  cosi'  come  indicato  nella
cartografia riportata nell'allegato A, e'  suddiviso  nelle  seguenti
zone al fine di individuare le misure di salvaguardia necessarie  per
garantire la conservazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.
34, comma 3: 
    zona 1, di rilevante interesse naturalistico,  paesaggistico  con
inesistente o minimo grado di antropizzazione; 
    zona 2, di  valore  naturalistico,  paesaggistico,  agricolo  e/o
storico culturale, con limitato grado di antropizzazione; 
    zona 3,  di  valore  paesaggistico  e/o  storico  culturale,  con
elevato grado di antropizzazione.