Art. 2
Zonizzazione
1. Il territorio di cui all'art. 1, cosi' come indicato nella
cartografia riportata nell'allegato A, e' suddiviso nelle seguenti
zone al fine di individuare le misure di salvaguardia necessarie per
garantire la conservazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.
34, comma 3:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con
inesistente o minimo grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o
storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con
elevato grado di antropizzazione.