Art. 4 
 
           Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile 
 
  1. Nell'ambito del territorio di cui  al  precedente  art.  1  sono
assicurate: 
    a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni
vegetali,  con  particolare  riguardo  alle   direttive   2009/147/CE
«Uccelli» e  92/43/CEE  «Habitat»,  di  singolarita'  geologiche,  di
formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di  biotopi,  di
processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici; 
    b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro  ambientale
idonei a mantenere un'integrazione  tra  uomo  e  ambiente  naturale,
anche   mediante   la   salvaguardia   dei   valori    antropologici,
archeologici,   storici   e   architettonici   e   delle    attivita'
agro-silvo-pastorali  e  artigianali  tradizionali  incentivando   le
azioni ad alta sostenibilita' ambientale; 
    c)  la  difesa  e  ricostruzione  degli  equilibri  idraulici   e
idrogeologici, superficiali e sotterranei; 
    d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione del paesaggio
storico agrario e dei centri e dei nuclei abitati storici rurali; 
    e) la salvaguardia e la valorizzazione  di  valori  paesaggistici
del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e
architettoniche,  etnoantropologiche,   dei   manufatti   e   sistemi
insediativi rurali tradizionali e dei paesaggi; 
    f) la promozione di  attivita'  di  educazione  e  di  formazione
ambientale, di ricerca scientifica, lo  studio  delle  relazioni  fra
ambiente, paesaggio e territorio,  nonche'  di  attivita'  ricreative
compatibili; 
    g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali  e
agrituristiche e di attivita' connesse, la promozione e l'utilizzo di
fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella  salvaguardia  dei
valori naturalistici e paesaggistici presenti.