Art. 4
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1 sono
assicurate:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni
vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE
«Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di singolarita' geologiche, di
formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di
processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale
idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale,
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attivita'
agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le
azioni ad alta sostenibilita' ambientale;
c) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici, superficiali e sotterranei;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione del paesaggio
storico agrario e dei centri e dei nuclei abitati storici rurali;
e) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici
del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e
architettoniche, etnoantropologiche, dei manufatti e sistemi
insediativi rurali tradizionali e dei paesaggi;
f) la promozione di attivita' di educazione e di formazione
ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra
ambiente, paesaggio e territorio, nonche' di attivita' ricreative
compatibili;
g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali e
agrituristiche e di attivita' connesse, la promozione e l'utilizzo di
fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei
valori naturalistici e paesaggistici presenti.