Art. 5 
 
                          Divieti generali 
 
  1. Sono vietate su tutto il territorio di  cui  all'art.  1,  cosi'
come delimitato nell'allegato A del presente decreto, le attivita'  e
le opere che possono compromettere la salvaguardia  del  paesaggio  e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla  flora
e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati: 
    a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle
specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e
di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione  provvisoria
di cui al successivo  art.  12.  Sono  comunque  consentiti  prelievi
faunistici  ed  abbattimenti  selettivi,  necessari  per   ricomporre
squilibri ecologici accertati dal Comitato di  gestione  provvisoria,
sulla base di appositi piani di  intervento  approvati  dal  comitato
stesso; 
    b) la raccolta e  il  danneggiamento  della  flora  spontanea  ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di  studio  previa
autorizzazione del comitato di gestione. Sono  consentiti,  anche  in
attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b)  della  legge  23  agosto
1993, n. 352, e la raccolta di  funghi  e  di  altri  prodotti  della
vegetazione spontanea,  e  il  pascolo  nel  rispetto  delle  vigenti
normative; 
    c) l'introduzione in ambiente naturale di  specie  e  popolazioni
estranee alla flora e alla fauna autoctona; 
    d)   il   prelievo   di   materiali   di   interesse   geologico,
paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello  eseguito,  per
fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione  del  comitato  di
gestione; 
    e) la  trasformazione  e  la  manomissione  delle  manifestazioni
carsiche di superficie e sotterranee; 
    f) l'apertura  e  l'esercizio  di  cave,  miniere  e  discariche,
nonche'  l'asportazione  di  minerali;  la   prosecuzione   fino   ad
esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di  cave,  miniere  e
discariche in esercizio e regolarmente autorizzate,  e'  condizionata
al  rispetto  di  specifici  piani  di  coltivazione,  dismissione  e
recupero autorizzati dal comitato di gestione; 
    g) la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo
e del paesaggio e gli  equilibri  ecologici  e  biogeochimici,  fatti
salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,  o  di
interventi di messa in sicurezza a  seguito  di  frane  o  alluvioni,
finalizzati alla salvaguardia della popolazione; 
    h) la realizzazione  di  opere  e  di  impianti  tecnologici  che
alterino la morfologia del suolo e  del  paesaggio  e  gli  equilibri
ecologici, fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma  1,  lettera
b); 
    i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi  o  di
qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata; 
    j) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale  scopo  e
appositamente  attrezzate;  e'  consentito  il  campeggio  temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; 
    l) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo
quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla  disciplina  del
volo; 
    m) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade  statali,
provinciali, comunali, vicinali e dalle piste  forestali  gravate  da
servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi
di   servizio    e    per    quelli    accessori    alle    attivita'
agro-silvo-pastorali; 
    n) la distruzione dei muretti a secco esistenti,  la  costruzione
nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione  di
quelle necessarie alla sicurezza delle  costruzioni,  degli  impianti
tecnologici    e    di    quelle    accessorie     alle     attivita'
agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie, criteri e
materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione
delle attivita' zootecniche, nonche' le tradizionali  recinzioni  dei
fondi rustici realizzati con materiali tradizionali; 
    o) lo svolgimento di attivita'  pubblicitarie  al  di  fuori  dei
centri urbani, non autorizzate dal comitato di gestione; 
    p) il danneggiamento e  il  taglio  dei  boschi  e  degli  alberi
isolati, ad eccezione degli interventi  strettamente  necessari  alla
prevenzione degli incendi e per pubblica incolumita', e ad  eccezione
di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2; 
    q) l'utilizzo di fitofarmaci  e  pesticidi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal Piano di azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari  adottato  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
22 gennaio 2014, e dalle relative linee guide approvate  con  decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del  10
marzo 2015, nonche' di quanto  previsto  nei  rispettivi  decreti  di
aggiornamento e integrazione; 
    r)  e'  consentito  svolgere  l'attivita'  agricola  secondo   le
metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme,  nonche'
le attivita'  di  manutenzione  del  territorio.  La  regione  ed  il
comitato di gestione adottano d'intesa un programma di  riconversione
verso metodi di coltivazione biologica; 
    s) l'uso di fuochi all'aperto. 
  2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente  art.  4
restano salvi i diritti reali e gli usi  civici  delle  collettivita'
locali, che sono esercitati secondo  le  consuetudini  locali,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a). 
  3. Previa comunicazione al Comitato di gestione provvisoria e fermo
restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 357/1997 in materia di valutazione  di
incidenza,  sono  in  ogni  caso   consentiti   gli   interventi   di
salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti
infrastrutture a rete di rilevanza ed  interesse  nazionale  e  della
funivia Rapallo-Montallegro. Il  comitato  di  gestione,  qualora  lo
ritenga  necessario,   puo'   indicare   opportuni   accorgimenti   o
prescrizioni  volte  alla  mitigazione  di   eventuali   interferenze
ambientali.