Art. 5
Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio di cui all'art. 1, cosi'
come delimitato nell'allegato A del presente decreto, le attivita' e
le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora
e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle
specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e
di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria
di cui al successivo art. 12. Sono comunque consentiti prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre
squilibri ecologici accertati dal Comitato di gestione provvisoria,
sulla base di appositi piani di intervento approvati dal comitato
stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa
autorizzazione del comitato di gestione. Sono consentiti, anche in
attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto
1993, n. 352, e la raccolta di funghi e di altri prodotti della
vegetazione spontanea, e il pascolo nel rispetto delle vigenti
normative;
c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni
estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di interesse geologico,
paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per
fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del comitato di
gestione;
e) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni
carsiche di superficie e sotterranee;
f) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche,
nonche' l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad
esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di cave, miniere e
discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata
al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e
recupero autorizzati dal comitato di gestione;
g) la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo
e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti
salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di
interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni,
finalizzati alla salvaguardia della popolazione;
h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che
alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri
ecologici, fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera
b);
i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di
qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata;
j) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e
appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
l) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo
quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del
volo;
m) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da
servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per quelli accessori alle attivita'
agro-silvo-pastorali;
n) la distruzione dei muretti a secco esistenti, la costruzione
nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di
quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti
tecnologici e di quelle accessorie alle attivita'
agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie, criteri e
materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione
delle attivita' zootecniche, nonche' le tradizionali recinzioni dei
fondi rustici realizzati con materiali tradizionali;
o) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dal comitato di gestione;
p) il danneggiamento e il taglio dei boschi e degli alberi
isolati, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla
prevenzione degli incendi e per pubblica incolumita', e ad eccezione
di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2;
q) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto
previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
22 gennaio 2014, e dalle relative linee guide approvate con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10
marzo 2015, nonche' di quanto previsto nei rispettivi decreti di
aggiornamento e integrazione;
r) e' consentito svolgere l'attivita' agricola secondo le
metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme, nonche'
le attivita' di manutenzione del territorio. La regione ed il
comitato di gestione adottano d'intesa un programma di riconversione
verso metodi di coltivazione biologica;
s) l'uso di fuochi all'aperto.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente art. 4
restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita'
locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a).
3. Previa comunicazione al Comitato di gestione provvisoria e fermo
restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357/1997 in materia di valutazione di
incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di
salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti
infrastrutture a rete di rilevanza ed interesse nazionale e della
funivia Rapallo-Montallegro. Il comitato di gestione, qualora lo
ritenga necessario, puo' indicare opportuni accorgimenti o
prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze
ambientali.