Art. 6
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 2, oltre ai
divieti generali di cui all'art. 5, vigono i seguenti ulteriori
divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione
d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita' di eseguire
gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per gli edifici
legittimamente esistenti cosi' come disciplinato nel successivo art.
8 del presente decreto;
b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del
regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla
difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, come indicato
all'art. 5, comma 1, lettera g) e le attivita' di rilevante interesse
pubblico;
d) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari
rurali esistenti;
e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di
qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale
di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
f) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi
tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9,
comma 1, lettera b);
g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari
rurali esistenti.