Art. 7
Divieti in zona 2
1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 2, oltre ai
divieti generali di cui all'art. 5, vigono i seguenti ulteriori
divieti:
a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto
stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla
conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all'art. 10,
comma 1, lettera e) e lettera f).