Art. 8
Regime autorizzativo generale
1. Su tutto il territorio delimitato in via provvisoria ai sensi
dell'art. 34, comma 3 della legge n. 394/1991, fino all'istituzione
del Parco nazionale di Portofino, e fermo restando quanto disposto ai
precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' ai successivi articoli 9, 10
e 11, mantengono efficacia le previsioni, qualora piu' restrittive,
contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, compresi
quelli di valenza ambientale e paesaggistica, e le prescrizioni delle
relative alle valutazioni di incidenza regionale ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n.
357, unicamente in relazione alle aree produttive, ai servizi ed
attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di
interesse urbano ed agli impianti tecnologici purche' compatibili con
le finalita' del Parco.
2. Sono sottoposti all'autorizzazione del Comitato di gestione
provvisoria:
a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente
approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali;
b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque
finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
c) le opere di mobilita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e
all'art. 10, comma 1, lettera a);
d) le opere inerenti ai servizi primari idrici ed elettrici,
nonche' le opere per l'utilizzazione delle fonti di energia
rinnovabili;
e) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il
mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione
arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), nonche' i rimboschimenti; tutti gli interventi
devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie
autoctone coerenti con i consorzi naturali potenziali locali e
resilienti alle condizioni climatiche ambientali;
f) i piani forestali.
3. Tutti gli interventi, le attivita' e le opere da realizzare nei
siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle
direttive 92/43/CEE «Habitat» e 2009/147/ «Uccelli» compresi in tutto
o in parte nei confini provvisori del Parco nazionale sono sottoposti
all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357 e delle linee guida nazionali per la
valutazione di incidenza di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 2019.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio
che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle
presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al
autorizzazione al Comitato di gestione provvisoria, entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 12,
l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo
stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono
depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata
comunicazione delle informazioni predette, il Comitato di gestione
provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.