Art. 8 
 
                    Regime autorizzativo generale 
 
  1. Su tutto il territorio delimitato in via  provvisoria  ai  sensi
dell'art. 34, comma 3 della legge n. 394/1991,  fino  all'istituzione
del Parco nazionale di Portofino, e fermo restando quanto disposto ai
precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' ai successivi articoli 9, 10
e 11, mantengono efficacia le previsioni, qualora  piu'  restrittive,
contenute negli  strumenti  urbanistici  comunali  vigenti,  compresi
quelli di valenza ambientale e paesaggistica, e le prescrizioni delle
relative alle valutazioni di incidenza regionale ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n.
357, unicamente in relazione alle  aree  produttive,  ai  servizi  ed
attrezzature  d'uso  pubblico  ed  impianti  pubblici  e  privati  di
interesse urbano ed agli impianti tecnologici purche' compatibili con
le finalita' del Parco. 
  2. Sono sottoposti  all'autorizzazione  del  Comitato  di  gestione
provvisoria: 
    a) i nuovi strumenti urbanistici  e  quelli  non  definitivamente
approvati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali; 
    b) le opere  che  comportano  modifiche  al  regime  delle  acque
finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni; 
    c) le opere di mobilita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e
all'art. 10, comma 1, lettera a); 
    d) le opere inerenti ai  servizi  primari  idrici  ed  elettrici,
nonche'  le  opere  per  l'utilizzazione  delle  fonti   di   energia
rinnovabili; 
    e)  gli  interventi  selvicolturali  tendenti   a   favorire   il
mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante  vegetazione
arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b), nonche' i rimboschimenti; tutti  gli  interventi
devono essere  effettuati  in  ogni  caso  con  l'impiego  di  specie
autoctone coerenti  con  i  consorzi  naturali  potenziali  locali  e
resilienti alle condizioni climatiche ambientali; 
    f) i piani forestali. 
  3. Tutti gli interventi, le attivita' e le opere da realizzare  nei
siti appartenenti alla rete Natura 2000,  istituiti  ai  sensi  delle
direttive 92/43/CEE «Habitat» e 2009/147/ «Uccelli» compresi in tutto
o in parte nei confini provvisori del Parco nazionale sono sottoposti
all'inderogabile procedura  di  valutazione  di  incidenza  ai  sensi
dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  dell'8
settembre  1997,  n.  357  e  delle  linee  guida  nazionali  per  la
valutazione di incidenza di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 2019. 
  4. Per gli interventi di rilevante  trasformazione  del  territorio
che siano in corso d'opera alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti norme,  i  soggetti  titolari  delle  opere  trasmettono  al
autorizzazione al Comitato di gestione provvisoria, entro e non oltre
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni,  secondo  quanto  disposto  dal  successivo  art.   12,
l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata  sullo
stato dei lavori e contenente  le  indicazioni  del  luogo  ove  sono
depositati  i  relativi  progetti  esecutivi.  In  caso  di   mancata
comunicazione delle informazioni predette, il  Comitato  di  gestione
provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.