Art. 9
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 5 e 6 sono
sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i
seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente
esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma la
possibilita' di realizzare interventi su manufatti legittimamente
esistenti di manutenzione ordinaria di cui allo stesso articolo,
stesso comma, lettera a), del testo unico suddetto, dandone
comunicazione al comitato di gestione. Tutti gli interventi devono
essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i
materiali della tradizione storica locale;
b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali
previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso
la loro impermeabilizzazione;
c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali
all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico,
elettrico ed antincendio, previa autorizzazione del comitato di
gestione.