Art. 3 Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo 1. Il sostegno economico di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta, con parita' di diritto: a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi; 2. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 1, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo. 3. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 2, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell'evento lesivo. 3. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.