Art. 3 
 
                 Familiari superstiti aventi diritto 
                   ai benefici a carico del Fondo 
 
  1.  Il  sostegno  economico  di  cui   all'art.   1,   nell'importo
complessivo ivi stabilito, spetta, con parita' di diritto: 
    a. al coniuge superstite, anche interessato da  un  provvedimento
dichiarante la separazione; 
    b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili,  e
adottivi; 
  2. In mancanza dei  soggetti  indicati  nel  comma  1,  gli  aventi
diritto sono i genitori, anche adottanti, nonche'  i  fratelli  e  le
sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo. 
  3. In mancanza dei  soggetti  indicati  nel  comma  2,  gli  aventi
diritto sono gli ascendenti di secondo  grado  del  soggetto  vittima
dell'evento lesivo. 
  3. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.