Art. 3
Familiari superstiti aventi diritto
ai benefici a carico del Fondo
1. Il sostegno economico di cui all'art. 1, nell'importo
complessivo ivi stabilito, spetta, con parita' di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento
dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e
adottivi;
2. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 1, gli aventi
diritto sono i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le
sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 2, gli aventi
diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima
dell'evento lesivo.
3. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.