Art. 4 Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni 1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 e' erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative. 2. Nelle more della predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica, l'istanza deve essere presentata all'INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo. 3. Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, la relativa istanza dovra' essere presentata, con le modalita' di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'istanza deve essere formulata, mediante l'allegata modulistica, che forma parte integrante del presente decreto.