Art. 4 
 
           Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni 
 
  1. Il sostegno economico di  cui  all'art.  1  e'  erogato,  previa
istanza, entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti  che
il decesso sia riconducibile ad  infortuni  occorsi  in  occasione  o
durante le attivita' formative. 
  2.  Nelle  more   della   predisposizione   da   parte   dell'INAIL
dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica,
l'istanza deve essere presentata all'INAIL o inviata a mezzo di posta
elettronica  certificata  o  a  mezzo  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli  aventi  diritto,  a
pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso
del soggetto vittima dell'evento lesivo. 
  3. Per gli infortuni verificatisi antecedentemente  all'entrata  in
vigore del  presente  decreto,  la  relativa  istanza  dovra'  essere
presentata,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  a  pena   di
inammissibilita', entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  4.   L'istanza   deve   essere   formulata,   mediante   l'allegata
modulistica, che forma parte integrante del presente decreto.