Art. 5 Procedura di accertamento 1. La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL. 2. All'esito dell'accertamento, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attivita' formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'INAIL provvede alla erogazione del sostegno economico di cui all'art. 1. 3. L'INAIL procede al recupero del sostegno economico laddove risulti indebitamente corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.