Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal
Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della
Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di
amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e
di consulenza con le imprese e con gli enti interessati
dall'inchiesta.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni
dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua
costituzione.
4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due
vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni
dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei
deputati.