Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione
si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del
codice penale.
4. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio,
professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il
segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto
2007, n. 124. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.