Art. 4
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e di
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie
di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti da segreto.
2. La Commissione acquisisce integralmente gli atti della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della
nave «Moby Prince», di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), nonche' i
materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche
se coperti da segreto.
3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di
propria iniziativa.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal
segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.