Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la
cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'art. 4, commi 4 e 6.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in
tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o
documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei
quali e' stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle
leggi vigenti.