Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati
istituiti ai sensi del comma 3 sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio
dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre
modifiche alle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di
cui al comma 1.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga
necessarie.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel
limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso della propria attivita'.
Roma, 17 ottobre 2023
Il Presidente: Fontana