Art. 10 
 
                     Modalita' di presentazione 
 
  1. L'istanza di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto e' trasmessa al  GSE  da  parte  del  soggetto  beneficiario,
eventualmente con il  supporto  del  soggetto  realizzatore,  per  il
tramite della piattaforma informatica di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b). 
  2.  L'esame  da  parte  del  GSE  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni avviene in ordine  cronologico,  secondo  il  meccanismo
della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica
di cui all'art. 4, comma 1. 
  3. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, il regolamento del
Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle  modalita'
di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni,  nonche'
le modalita' di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di  revoca
delle agevolazioni, le attivita' di monitoraggio e  le  attivita'  di
verifica e controllo.