Art. 10 Modalita' di presentazione 1. L'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e' trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il tramite della piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 2. L'esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, il regolamento del Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, nonche' le modalita' di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di revoca delle agevolazioni, le attivita' di monitoraggio e le attivita' di verifica e controllo.